Sentenza 387/2008 (ECLI:IT:COST:2008:387)
Massima numero 32973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  19/11/2008;  Decisione del  19/11/2008
Deposito del 25/11/2008; Pubblicazione in G. U. 03/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  32965  32966  32967  32968  32969  32970  32971  32972  32974  32975  32976  32977  32978  32979


Titolo
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici - Individuazione dei soggetti e delle strutture escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui giardini zoologici - Ricorso del Governo - Difformità della norma provinciale rispetto a quella statale, attuativa di direttiva comunitaria - Violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 19-ter, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10. Premesso che, tenuto conto delle finalità conservative e protettive che sono proprie dei giardini zoologici - i quali tendono ad assimilarsi sempre più a parchi, artificialmente costruiti, che possano unire alla conservazione delle specie animali in condizioni prossime a quelle naturali, fini di istruzione e di svago, nel rispetto del benessere degli esemplari custoditi e delle condizioni idonee alla soddisfazione delle loro esigenze biologiche -, la disciplina ad essi relativa può ritenersi compresa in quella, di competenza legislativa primaria delle Province autonome, in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna», e premesso che tuttavia ciò non comporta che la stessa non sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivano dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente, con la conseguenza che la difformità della normativa provinciale rispetto a quella statale, nelle parti in cui possono essere messi a rischio gli standard uniformi, implica l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., rispetto al quale la legge dello Stato opera come norma interposta, la disposizione censurata - la quale esclude dall'applicazione della disciplina sui giardini zoologici i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di allevamento di fauna selvatica, le strutture per la detenzione di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale, nonché la detenzione di specie ittiche non protette - risulta difforme da quella statale (art. 2, comma 2, decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73) e quindi viola l'evocato parametro.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  17/07/1987  n. 14  art. 19  co. 1

legge provinciale    n. 10  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  21/03/2005  n. 73  art. 2    co. 2  

direttiva CEE  29/03/1999  n. 22  art.