Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico - Attribuzione di competenze all'Osservatorio faunistico provinciale - Ricorso del Governo - Difformità della norma provinciale rispetto a quella statale, attuativa di direttiva comunitaria - Violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 19-ter, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10. Premesso che, tenuto conto delle finalità conservative e protettive che sono proprie dei giardini zoologici - i quali tendono ad assimilarsi sempre più a parchi, artificialmente costruiti, che possano unire alla conservazione delle specie animali in condizioni prossime a quelle naturali, fini di istruzione e di svago, nel rispetto del benessere degli esemplari custoditi e delle condizioni idonee alla soddisfazione delle loro esigenze biologiche -, la disciplina ad essi relativa può ritenersi compresa in quella, di competenza legislativa primaria delle Province autonome, in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna», e premesso che tuttavia ciò non comporta che la stessa non sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivano dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente, con la conseguenza che la difformità della normativa provinciale rispetto a quella statale, nelle parti in cui possono essere messi a rischio gli standard uniformi, implica l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., rispetto al quale la legge dello Stato opera come norma interposta, la disposizione censurata - la quale attribuisce all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di stabilire, per ogni singola specie, i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, le modalità e gli obblighi concernenti la sua conduzione e i motivi e le condizioni per la sua chiusura - si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale a determinare gli standard uniformi di tutela della fauna, esercitata dallo Stato con gli artt. 3 e 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che elencano i «requisiti minimi volti a realizzare idonee misure di conservazione», necessari perché un giardino zoologico possa ottenere la licenza di apertura e la cui violazione determina la chiusura dello stesso