Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Autorizzazione all'apertura di giardini zoologici - Attribuzione della relativa competenza all'assessore provinciale sentito l'Osservatorio faunistico provinciale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie - Presupposta applicabilità dei requisiti minimi stabiliti dalla legge statale - Funzione amministrativa riconducibile alla materia di competenza esclusiva provinciale dei parchi per la protezione della fauna - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19-ter, comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, censurato, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere b), s) e t), della Costituzione, all'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle «direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento». Sul presupposto che debba essere sempre accertata in concreto la sussistenza dei requisiti minimi fissati dalla legge statale, l'attribuzione all'assessore provinciale del potere di rilasciare o negare la licenza per l'apertura di un giardino zoologico non incide sulla garanzia del rispetto degli standard minimi, ma disciplina una funzione amministrativa, che, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, spetta, nella materia «parchi per la protezione della flora e della fauna», di cui all'art. 8, n. 16, dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla competenza primaria della provincia.