Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Esercizio di giardino zoologico - Proroga e modifica di licenza subordinate all'esito positivo di un'ispezione dell'Osservatorio faunistico provinciale - Sorveglianza demandata al Corpo forestale provinciale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie - Funzioni amministrative riconducibili alla materia di competenza esclusiva provinciale dei parchi per la protezione della fauna - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19-ter, commi 4 e 6, della legge della provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, censurato, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere b), s) e t), della Costituzione, all'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle «direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento». Le funzioni ispettive strumentali alla proroga o alla modifica di una licenza e quelle di sorveglianza sulla gestione dei giardini zoologici - attribuiti dalla norma impugnata all'Osservatorio faunistico provinciale - non si pongono, al pari di quella relativa al rilascio della licenza (v. massima M), in stretta connessione con la verifica dei requisiti minimi e ineriscono naturalmente alle competenze amministrative, che, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, spettano, nella materia «parchi per la protezione della flora e della fauna», di cui all'art. 8, n. 16, dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla competenza primaria della provincia.