Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Introduzione di fattispecie penali - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10. Tale disposizione - la quale prevede una serie di sanzioni penali, per illeciti relativi ad attività venatorie, non mediante un mero rinvio alla legge statale, ma con una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992 - non dà luogo ad una semplice utilizzazione di sanzioni penali stabilite da leggi dello Stato per fattispecie coincidenti (consentito dall'art. 23 dello Statuto speciale), ma ad un vero e proprio esercizio della potestà legislativa in materia penale, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.