Sentenza 387/2008 (ECLI:IT:COST:2008:387)
Massima numero 32979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  19/11/2008;  Decisione del  19/11/2008
Deposito del 25/11/2008; Pubblicazione in G. U. 03/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  32965  32966  32967  32968  32969  32970  32971  32972  32973  32974  32975  32976  32977  32978


Titolo
Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Introduzione di fattispecie penali - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10. Tale disposizione - la quale prevede una serie di sanzioni penali, per illeciti relativi ad attività venatorie, non mediante un mero rinvio alla legge statale, ma con una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992 - non dà luogo ad una semplice utilizzazione di sanzioni penali stabilite da leggi dello Stato per fattispecie coincidenti (consentito dall'art. 23 dello Statuto speciale), ma ad un vero e proprio esercizio della potestà legislativa in materia penale, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  12/10/2007  n. 10  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte