Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullità in caso di omessa registrazione - Denunciata lesione dei principi della libertà della iniziativa economica privata e di uguaglianza - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se non registrati. L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta molteplici difetti di motivazione in quanto il rimettente pone a raffronto tipi negoziali eterogenei (i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, da un lato, e gli altri contratti, dall'altro), senza però motivare adeguatamente in ordine a tale diversità e alla dedotta irragionevolezza delle conseguenze della sanzione della nullità sulle posizioni dei contraenti. Inoltre, il medesimo rimettente non individua quali siano i motivi dell'adombrata irragionevolezza intrinseca della norma e del suo presunto contrasto con l'ipotizzato diritto fondamentale della persona all'autonomia contrattuale.