Sanità pubblica - Collegi sindacali delle ASL - Norme della Regione Lazio - Previsione transitoria di un meccanismo di decadenza automatica dei componenti in carica per effetto della semplice designazione di nuovi titolari - Violazione del principio del giusto procedimento - Difetto di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'obbiettivo di assicurare l'immediata applicazione della nuova disciplina regionale relativa agli organismi di revisione contabile - Incidenza sulle esigenze di neutralità e imparzialità della funzione da questi esercitata - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost, l'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4. Tale disposizione, prevedendo in via transitoria un meccanismo di cessazione automatica dei componenti dei collegi sindacali delle ASL per effetto della semplice designazione di nuovi membri, senza alcuna forma di contraddittorio a garanzia di quelli in carica, si pone in contrasto con il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, compromettendo le esigenze di neutralità e imparzialità che in modo vieppiù marcato sussistono nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo, rispetto ai quali in nessun caso sono ravvisabili esigenze particolari di coesione con l'organo politico. La conseguente violazione del principio del giusto procedimento neppure può trovare giustificazione nell'esigenza di dare immediata applicazione della disciplina di riforma introdotta dallo stesso articolo in materia di collegi sindacali delle ASL, atteso che non si è in presenza di una trasformazione sostanziale dell'impianto normativo previgente, né delle funzioni o del ruolo dell'organo di controllo della regolarità amministrativo-contabile, e che, nei fatti, la nuova disciplina aveva già trovato, almeno in parte, applicazione.
- Sul principio di distinzione fra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa e sullo spoils system degli incarichi dirigenziali v., citate, sentenze n. 103 del 2007 (riferita alla decadenza automatica dagli incarichi dirigenziali di livello generale dell'amministrazione statale) e n. 104 del 2007 (riferita alla decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali).
- Sulle particolari esigenze che, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione con l'organo politico, possono giustificare un rapporto fondato sull'intuitus personae, v., citata, sentenza n. 233 del 2006.
- Per la legittimità di una riforma organizzativa la cui normativa transitoria aveva, invece, disposto la decadenza dei titolari di altri organi e non del collegio dei revisori, v., citata, sentenza n. 288 del 2008.