Sentenza 390/2008 (ECLI:IT:COST:2008:390)
Massima numero 32985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
19/11/2008; Decisione del
19/11/2008
Deposito del 28/11/2008; Pubblicazione in G. U. 03/12/2008
Titolo
Sanità pubblica - Collegi sindacali delle ASL - Norme della Regione Lazio - Mancata disciplina del procedimento di designazione dei componenti del collegio e delle relative garanzie di status - Denunciata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Irrilevanza nei giudizi a quibus per effetto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità del meccanismo di decadenza automatica previsto dalla stessa legge - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Collegi sindacali delle ASL - Norme della Regione Lazio - Mancata disciplina del procedimento di designazione dei componenti del collegio e delle relative garanzie di status - Denunciata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Irrilevanza nei giudizi a quibus per effetto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità del meccanismo di decadenza automatica previsto dalla stessa legge - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, e dell'art. 10 della legge della medesima Regione 16 giugno 1994, n. 18, come sostituito dallo stesso articolo 133 della legge regionale n. 4 del 2006, censurati - in riferimento all'art. 97 Cost. - nella parte in cui omettono di disciplinare il procedimento di designazione dei componenti del collegio sindacale e le relative garanzie di status. Tale questione diviene, infatti, irrilevante, ai fini della decisione dei giudizi a quibus, in conseguenza della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della decadenza automatica prevista dallo stesso art. 133, comma 5, venendo meno, con essa, anche l'effetto di cessazione dalla carica lamentato dai ricorrenti nei giudizi a quibus.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, e dell'art. 10 della legge della medesima Regione 16 giugno 1994, n. 18, come sostituito dallo stesso articolo 133 della legge regionale n. 4 del 2006, censurati - in riferimento all'art. 97 Cost. - nella parte in cui omettono di disciplinare il procedimento di designazione dei componenti del collegio sindacale e le relative garanzie di status. Tale questione diviene, infatti, irrilevante, ai fini della decisione dei giudizi a quibus, in conseguenza della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della decadenza automatica prevista dallo stesso art. 133, comma 5, venendo meno, con essa, anche l'effetto di cessazione dalla carica lamentato dai ricorrenti nei giudizi a quibus.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
28/04/2006
n. 4
art. 133
co. 5
legge della Regione Lazio
16/06/1994
n. 18
art. 10
co.
legge della Regione Lazio
28/04/2006
n. 4
art. 133
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte