Sentenza 390/2008 (ECLI:IT:COST:2008:390)
Massima numero 32986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
19/11/2008; Decisione del
19/11/2008
Deposito del 28/11/2008; Pubblicazione in G. U. 03/12/2008
Titolo
Sanità pubblica - Collegi sindacali delle ASL - Disciplina statale - Mancanza di norme procedimentali per la designazione dei componenti del collegio e per la revoca degli incarichi - Denunciata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Erroneità del presupposto interpretativo posto a fondamento della rilevanza - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Collegi sindacali delle ASL - Disciplina statale - Mancanza di norme procedimentali per la designazione dei componenti del collegio e per la revoca degli incarichi - Denunciata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Erroneità del presupposto interpretativo posto a fondamento della rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter, comma 2 (recte, comma 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, censurato - in riferimento all'art. 97 Cost. - in base all'erroneo presupposto interpretativo che i poteri di designazione e di revoca dei componenti dei collegi sindacali delle ASL possano essere esercitati arbitrariamente dall'amministrazione, laddove - pur in mancanza di specifica disciplina procedimentale - essi restano comunque sottoposti alle regole generali sull'azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne l'esercizio.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter, comma 2 (recte, comma 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, censurato - in riferimento all'art. 97 Cost. - in base all'erroneo presupposto interpretativo che i poteri di designazione e di revoca dei componenti dei collegi sindacali delle ASL possano essere esercitati arbitrariamente dall'amministrazione, laddove - pur in mancanza di specifica disciplina procedimentale - essi restano comunque sottoposti alle regole generali sull'azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne l'esercizio.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 502
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte