Turismo - Regione Puglia - Incentivi per strutture turistico-ricettive e congressuali - Accesso subordinato alla compresenza, nel territorio regionale, delle sedi legale e amministrativa, oltreché della sede operativa - Disposizione abrogata, ma tuttora applicabile ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 - successivamente soppresso dall'art. 56 della legge della Regione Puglia 6 maggio 1998, n. 14 - censurato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione, nella parte in cui esige, per l'accesso agli incentivi agli investimenti nel settore turistico previsti dal citato Programma operativo, che il richiedente abbia la sede legale, amministrativa ed operativa, nel territorio regionale, non è implausibile la motivazione dell'ordinanza di rimessione sul fatto che la norma impugnata - pur essendo stata abrogata dall'art. 56 della legge regionale n. 14 del 1998 - continui ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza, tra i quali rientra la fattispecie oggetto del giudizio a quo.