Turismo - Regione Puglia - Incentivi per strutture turistico-ricettive e congressuali - Accesso subordinato alla compresenza, nel territorio regionale, delle sedi legale e amministrativa, oltreché della sede operativa - Violazione dei principi di eguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata e di libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 47, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 - soppresso dall'art. 56 della legge della Regione Puglia 6 maggio 1998, n. 14 - nella parte in cui richiede, per l'accesso agli incentivi agli investimenti nel settore turistico previsti dal Programma operativo plurifondo 1994-1999, che il richiedente abbia, oltre alla sede operativa, anche quelle legale ed amministrativa sul territorio regionale. Premesso che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio di cui all'art 120, comma 1, Cost., in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro», la disposizione censurata, la quale esige la compresenza, nel territorio regionale, di tutte e tre le sedi (amministrativa, legale ed operativa) dell'impresa, quale condizione indispensabile per accedere agli incentivi riservati dalla legge regionale a sostegno delle strutture turistico-ricettive programmate per il periodo 1994-1999, e che, stante la perentorietà della sua formulazione testuale, non è suscettibile di interpretazione adeguatrice, impone barriere "protezionistiche" di natura territoriale e, dunque, introduce una limitazione della libertà di iniziativa economica, nonché un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, così violando i principi di cui agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione.
- sul divieto per il legislatore regionale di «discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale», v., in generale, la citata, sentenza n. 207 del 2001; in particolare, per l'esercizio di attività professionali ed economiche, v., citate, sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998 n. 64 del 2007 e n. 440 del 2006.