Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone - Molestia ab origine indirizzata a danno di un soggetto ben determinato - Procedibilità d'ufficio anziché a querela - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta di intervento additivo eccentrico rispetto alle coordinate generali del sistema - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice penale censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la procedibilità di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, anche nell'ipotesi in cui la molestia è rivolta non già ad un numero indeterminato di persone, ma a danno di un soggetto ben determinato. Infatti, il giudice a quo richiede un intervento additivo del tutto eccentrico rispetto alle coordinate generali del sistema, giacché l'ordinamento penale risulta improntato alla regola secondo la quale l'istituto della querela è proprio dei soli delitti, mentre per le contravvenzioni - tra cui rientra il reato in oggetto - si procede sempre d'ufficio.