Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che pur essendo parti in giudizi analoghi a quello a quo , non rivestono la qualità di parte in tale giudizio - Inammissibilità.
Premesso che sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura, è inammissibile l'intervento di chi sia parte non nel giudizio a quo, ma in un giudizio analogo, nel quale il giudice non ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità, il cui carattere di incidentalità verrebbe meno ove si consentisse l'accesso delle parti a detto giudizio senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.
- Sui requisiti di ammissibilità dell'intervento di soggetti che non siano parti del giudizio a quo, v., citate, sentenza n. 96 del 2008; ordinanza pronunciata nell'udienza del 26 febbraio 2008 e ordinanza n. 414 del 2007.
- In particolare, sulla inammissibilità dell'intervento di un soggetto che sia parte in un giudizio analogo a quello nel quale è stata sollevata la questione, v., citate, sentenza n. 220 del 2007; ordinanze pronunciate nelle udienze del 3 luglio 2007 e del 19 giugno 2007.