Ordinanza 393/2008 (ECLI:IT:COST:2008:393)
Massima numero 32991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
19/11/2008; Decisione del
19/11/2008
Deposito del 28/11/2008; Pubblicazione in G. U. 03/12/2008
Massime associate alla pronuncia:
32990
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi - Opposizione agli atti esecutivi - Previsione che l'atto di pignoramento possa contenere, in luogo della citazione ex art. 543, secondo comma, numero 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza tra debitori esecutati in funzione della scelta discrezionalmente assunta dall'agente della riscossione, con incidenza sul diritto di difesa del debitore - Questione di costituzionalità sollevata nell'ambito di procedimento cautelare - Avvenuto esaurimento della potestas iudicandi del rimettente - Omessa motivazione, per altro profilo, sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi - Opposizione agli atti esecutivi - Previsione che l'atto di pignoramento possa contenere, in luogo della citazione ex art. 543, secondo comma, numero 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza tra debitori esecutati in funzione della scelta discrezionalmente assunta dall'agente della riscossione, con incidenza sul diritto di difesa del debitore - Questione di costituzionalità sollevata nell'ambito di procedimento cautelare - Avvenuto esaurimento della potestas iudicandi del rimettente - Omessa motivazione, per altro profilo, sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, il quale, all'alinea del comma 1, prevede che «Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede». La questione difetta di rilevanza in quanto, posto che il giudice ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce, nel caso di specie il rimettente non si è limitato a sospendere il giudizio cautelare, ma ha sospeso - con provvedimento non dichiarato soggetto a successiva conferma nel medesimo giudizio cautelare - il processo esecutivo ed ha, pertanto, accolto l'istanza di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 proposta dalla parte opponente, così esaurendo definitivamente il proprio potere cautelare, e ha comunque omesso di fornire un'adeguata motivazione circa la rilevanza della sollevata questione, non avendo argomentato circa la sussistenza anche del requisito del periculum in mora.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, il quale, all'alinea del comma 1, prevede che «Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede». La questione difetta di rilevanza in quanto, posto che il giudice ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce, nel caso di specie il rimettente non si è limitato a sospendere il giudizio cautelare, ma ha sospeso - con provvedimento non dichiarato soggetto a successiva conferma nel medesimo giudizio cautelare - il processo esecutivo ed ha, pertanto, accolto l'istanza di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 proposta dalla parte opponente, così esaurendo definitivamente il proprio potere cautelare, e ha comunque omesso di fornire un'adeguata motivazione circa la rilevanza della sollevata questione, non avendo argomentato circa la sussistenza anche del requisito del periculum in mora.
- in tema di questioni sollevate nel corso di un procedimento cautelare, v., citate, sentenza n. 161 del 2008 e ordinanza n. 25 del 2006.
- Nel senso che, in caso di questione sollevata nel corso di procedimento cautelare, il rimettente debba motivare anche sulla sussistenza del periculum in mora, v., citate, sentenze n. 370 del 2008 e n. 108 del 1995
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 72
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte