Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I..) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha sostituito, in riferimento all'ICI e con effetto ex tunc, la disciplina dettata dall'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, disponendo che un'area è da considerare fabbricabile «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo», va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente ha adeguatamente motivato sia sulla applicabilità della disposizione denunciata - di interpretazione autentica (per la parte che interessa ai fini di causa) dell'art. 2, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e quindi dotata di efficacia retroattiva - nel giudizio a quo, sia sulle caratteristiche urbanistiche del terreno del contribuente, la cui stima secondo il valore venale in comune commercio è stata contestata in giudizio.