Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norma di interpretazione autentica intesa ad estendere la relativa nozione anche all'ipotesi di mancata adozione dei necessari strumenti attuativi del piano regolatore generale - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprietà privata - Evocazione di parametro inconferente - Idoneità anche della sola potenziale edificabilità dell'area ad influire sul valore di mercato del terreno ed a rappresentare, quindi, adeguato indice di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale dispone che un'area è da considerare fabbricabile «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». Il presupposto fattuale della qualificazione di un'area come "edificabile" ad opera di uno strumento urbanistico generale non approvato o non attuato costituisce, infatti, un indice di capacità contributiva che, giustificando la tassazione ai sensi dell'art. 53 Cost., esclude di per sé l'evocabilità dell'art. 42, terzo comma, Cost.;
- nello stesso senso, v., citate, ordinanze n. 266 e n. 41 del 2008
sul requisito della capacità contributiva, la quale richiede solo l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza espresso dal valore del bene immobile "posseduto" dal soggetto passivo di imposta , v. citate, sentenze n. 315 del 1994, n. 42 del 1992, n. 373 del 1988 e, con particolare riferimento all'ICI, sentenze n. 119 del 1999 e n. 111 del 1997; con particolare riferimento misure fiscali correlate a un provvedimento ablatorio, v., citate, ordinanza n. 395 del 2002 e, sentenza n. 21 del 1996.