Ordinanza 395/2008 (ECLI:IT:COST:2008:395)
Massima numero 32995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  19/11/2008;  Decisione del  19/11/2008
Deposito del 28/11/2008; Pubblicazione in G. U. 03/12/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, dell'appellabilità delle ordinanze e delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega, per estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80, «nella parte in cui ha introdotto l'appello avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace», nonché avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il remittente, infatti, non ha descritto compiutamente la fattispecie oggetto del giudizio ed ha censurato norme, che disciplinano fattispecie diverse e non possono essere tutte applicabili nel processo a quo, omettendo di precisare a quale di esse sia riconducibile il provvedimento impugnato. Né, per il principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, è possibile colmare tali lacune mediante l'esame diretto del fascicolo del giudizio principale.

- Sul principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., citata, ordinanza n. 251/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/02/2006  n. 40  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  14/05/2005  n. 80  art. 1    co. 2  

legge  14/05/2005  n. 80  art. 1    co. 3