Sentenza 89/2023 (ECLI:IT:COST:2023:89)
Massima numero 45578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  22/03/2023;  Decisione del  22/03/2023
Deposito del 08/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45577  45579  45580


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Corte dei conti - Funzione giurisdizionale, ai limitati fini dell'instaurazione del giudizio incidentale - Progressiva estensione della legittimazione - Ratio - Esigenza di fugare zone d'ombra rispetto al controllo di costituzionalità (nel caso di specie: registrazione degli atti governativi e certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi). (Classif. 112002).

Testo

Anche se il procedimento davanti alla sezione di controllo dalla Corte dei conti, nel caso relativo alla registrazione degli atti governativi, non è un giudizio in senso tecnico-processuale, tuttavia, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione svolta dalla Corte dei conti in quella sede è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, procedendo la stessa a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. (Precedente: S. 226/1976 - mass. 8571 e 8573).

A fondamento del processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo - avvenuto con riguardo al giudizio di parificazione, al controllo sull'attuazione e il rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al sindacato sui bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale - milita anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, sul piano sostanziale, l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte. (Precedenti: S. 80/2021 - mass. 43776; S. 157/2020 - mass. 43449; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 181/2015; S. 40/2014; S. 39/2014; S. 60/2013; S. 226/1976 - mass. 8575).

Quando l'accesso al sindacato della Corte costituzionale sia reso poco agevole, anche per la complessità delle questioni, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso del giudice contabile debbano essere arricchiti; l'esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di legittimità costituzionale, tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale, infatti, da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 18/2019 - mass.42074; S. 196/2018 - mass. 40372).

La funzione svolta dalla Corte dei conti nell'ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi va ricondotta, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, a quella giurisdizionale; al giudice contabile va riconosciuta, pertanto, la legittimazione a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri finanziari posti a tutela degli equilibri economico-­finanziari, di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.

[Affinché una questione incidentale di costituzionalità possa ritenersi sollevata nel corso di un "giudizio", come richiesto degli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953], l'applicazione della legge da parte del giudice deve essere caratterizzata da entrambi i requisiti dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità del provvedimento reso a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato. Ciò avviene nel procedimento di certificazione della compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo con gli strumenti di programmazione e di bilancio, essendo l'esito di tale giudizio suscettibile di incidere, in via definitiva, sulle situazioni soggettive dei soggetti sottoposti al controllo, anche in coerenza con la ricorribilità davanti alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti. (Precedenti: S. 47/2011 - mass. 35358; S. 164/2008 - mass. 32464; O. 6/2008; S. 387/1996).

Il procedimento di certificazione della compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo con gli strumenti di programmazione e di bilancio assume una funzione di garanzia dell'ordinamento, in quanto riconducibile a un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo, che investe la legalità finanziaria della spesa per i rinnovi contrattuali del personale pubblico; lo stesso risulta, inoltre, particolarmente funzionale a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio. (Precedenti: S. 18/2019 - mass. 42074; S. 39/2014 - mass. 37680; S. 266/2013; S. 60/2013; S. 384/1991).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 1

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23