Reati e pene - Sanzioni sostitutive (in particolare, libertà controllata) - Condotta del condannato contraria alle finalità rieducative e trattamentali - Conversione in pena detentiva della frazione di libertà controllata non eseguita - Ritenuta omessa previsione - Asserita lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Erroneo presupposto interpretativo già rilevato dalla Corte in precedente sentenza di non fondatezza di cui in motivazione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.108, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, in riferimento all'art.27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la frazione di libertà controllata non ancora eseguita possa essere convertita in pena detentiva nel caso in cui si accerti una condotta del condannato che, pur non costituendo una diretta violazione delle prescrizioni impartite con il provvedimento di conversione, sia comunque chiaramente contraria alle finalità rieducative previste. Il giudice rimettente muove, invero, da un erroneo presupposto interpretativo (già rilevato dalla Corte in precedente sentenza di non fondatezza di cui in motivazione) secondo il quale la violazione di una sola delle prescrizioni non sarebbe condizione sufficiente ai fini della conversione. La disposizione denunciata non richiede, a tali fini, una plurima violazione, gravando peraltro sul giudice un onere di motivazione sul perché ritiene di dover procedere alla conversione in presenza di una sola violazione.
- Sul potere delibativo del giudice a fronte di un'unica violazione delle prescrizioni, v. la citata sentenza n. 199 del 1992.