Ordinanza 398/2008 (ECLI:IT:COST:2008:398)
Massima numero 32998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  19/11/2008;  Decisione del  19/11/2008
Deposito del 28/11/2008; Pubblicazione in G. U. 03/12/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Infrazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio in caso di più violazioni della stessa disposizione - Assoggettamento del trasgressore alle sanzioni previste per ogni singola violazione - Mancata previsione dell'assoggettamento alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza nonché contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni commesse - Insufficiente descrizione della fattispecie - Questione comunque astratta, ipotetica o (almeno) prematura - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile, in relazione gli articoli. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione) e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella parte in cui non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo). Il giudice rimettente non ha, infatti, precisato gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio a quo mentre ne sarebbe stata necessaria l'indicazione, ai fini della valutazione della rilevanza, in particolare per valutare se nella specie siano effettivamente configurabili più violazioni, o, viceversa, una sola violazione pur se oggetto di molteplici accertamenti. La questione è manifestamente inammissibile anche per essere la stessa astratta, ipotetica, o almeno prematura, dal momento che, dalla descrizione fornita, risulterebbe che il contravventore abbia ricevuto una sola notifica relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato.

- Sulla necessità, per il giudice rimettente, di indicare, ai fini della valutazione della rilevanza, gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo', v. la cit. ordinanza n. 14 del 2007.

- Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie si vedano le ordinanze n. 49 del 2008 e n. 421 del 2007.

- Sulla manifesta inammissibilità della questione perché meramente ipotetica ed astratta si rinvia alla sentenza n. 66 del 2005 e alle ordinanze n. 311 e n. 56 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte