Sentenza 399/2008 (ECLI:IT:COST:2008:399)
Massima numero 33000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
01/12/2008; Decisione del
01/12/2008
Deposito del 05/12/2008; Pubblicazione in G. U. 10/12/2008
Massime associate alla pronuncia:
32999
Titolo
Lavoro e occupazione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Prevista conservazione dell'efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, insuscettibili di riconduzione a un progetto, fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo - Omessa previsione della perdurante efficacia di dette collaborazioni anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del collaboratore - Irragionevolezza, per contrarietà della norma rispetto alla sua ratio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Lavoro e occupazione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Prevista conservazione dell'efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, insuscettibili di riconduzione a un progetto, fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo - Omessa previsione della perdurante efficacia di dette collaborazioni anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del collaboratore - Irragionevolezza, per contrarietà della norma rispetto alla sua ratio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Premesso che il d.lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto una articolata disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendo, tra l'altro, che essi debbono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1) e che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione (art. 69, comma 1), la disposizione censurata, la quale detta la disciplina transitoria, stabilendo l'anticipata cessazione dell'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative già instaurate alla data della sua entrata in vigore, così estendendo il divieto anche ai contratti di lavoro autonomo perfettamente leciti al momento della loro stipulazione, comporta il sacrificio degli interessi che le parti avevano regolato nel rispetto della disciplina dell'epoca, risultando, sotto questo profilo, irragionevole per contraddittorietà con la sua ratio, che è quella di aumentare i tassi di occupazione e di promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003), in quanto determina l'effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile. Le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 276 del 2003 mantengono, quindi, efficacia fino alla scadenza pattuita dalle parti. Restano assorbiti gli ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Premesso che il d.lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto una articolata disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendo, tra l'altro, che essi debbono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1) e che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione (art. 69, comma 1), la disposizione censurata, la quale detta la disciplina transitoria, stabilendo l'anticipata cessazione dell'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative già instaurate alla data della sua entrata in vigore, così estendendo il divieto anche ai contratti di lavoro autonomo perfettamente leciti al momento della loro stipulazione, comporta il sacrificio degli interessi che le parti avevano regolato nel rispetto della disciplina dell'epoca, risultando, sotto questo profilo, irragionevole per contraddittorietà con la sua ratio, che è quella di aumentare i tassi di occupazione e di promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003), in quanto determina l'effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile. Le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 276 del 2003 mantengono, quindi, efficacia fino alla scadenza pattuita dalle parti. Restano assorbiti gli ulteriori profili.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 86
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte