Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, all'esito del precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. - Incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e di terzietà ed imparzialità del giudice e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per la ritenuta diversità del fatto. La sentenza n. 455/1994 ha dichiarato l'illegittimità della norma oggi impugnata, nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, all'esito di precedente dibattimento riguardante lo stesso fatto storico a carico dello stesso imputato, avesse ordinato la suddetta trasmissione degli atti: infatti, quando il magistrato accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, compie una piena delibazione del merito della regiudicanda, con la conseguenza che un dibattimento "bis" non può non essere attribuito alla cognizione di altro soggetto, a garanzia della imparzialità e serenità di giudizio. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quando, a seguito della vicenda regressiva, l'ulteriore attività che il giudice sia chiamato ad esercitare consista nella udienza preliminare, che la sentenza n. 224 del 2001 ha ricondotto al novero delle sedi suscettibili di essere pregiudicate dalla precedente valutazione sulla stessa regiudicanda.
-V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 224/2001 e 455/1994.
-Sull'art. 34 cod. proc. pen. v. anche, citate, sentenza n. 335/2002 e ordinanze n. 20/2004, n. 271 e n. 269/2003.