Previdenza - Pensioni INPS - Maggiorazione pensionistica di cui alla legge n. 140/1985 in favore di ex combattenti e assimilati - Prevista perequazione, con norma interpretativa, dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto, anziché dalla data di entrata in vigore della legge attributiva del beneficio - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, lesione della garanzia previdenziale, violazione del diritto di azione e di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. La disposizione censurata (che interpreta autenticamente l'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto) non è, infatti, irragionevole là dove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio, poiché lo scorrere del tempo e la collocazione in esso dei fatti giuridici possono legittimare una diversa modulazione dei rapporti che ne scaturiscono. Inoltre, il beneficio oggetto della normativa censurata non è predisposto al fine di rendere congrua la prestazione previdenziale in relazione alle necessità degli aventi diritto alla medesima bensì a fornire agli appartenenti a determinate categorie, ritenuti meritevoli di una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione. Infine, il parametro costituito dall'articolo 24 della Costituzione attribuisce diritti processuali che presuppongono la posizione sostanziale alla cui soddisfazione essi sono finalizzati, con la conseguenza che la disciplina sostanziale non attiene alla garanzia del parametro suddetto.