Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti, di ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale nonché asserita lesione del diritto di difesa - Omessa verifica della possibilità di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di legittimità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 428 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'immediata applicabilità della disciplina che preclude l'appello da parte del pubblico ministero delle sentenze di non doversi procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima. Invero, i rimettenti, muovendo dalle premesse che la formula «sentenza di proscioglimento» ricomprenda anche le sentenze di non luogo a procedere e che alle sentenze di non doversi procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare si applichi il solo comma 1 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 e non anche il regime transitorio disposto dai commi successivi, hanno omesso di prendere in esame una diversa opposta soluzione ermeneutica, conforme all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, così venendo meno al dovere di verificare preventivamente se la norma censurata sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità.
- Negli stessi termini, v., citata, ordinanza n. 4/2008.
- Sull'inamissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis, sentenza n. 192/2007; ordinanza n. 32/2007.