Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - Previsione della definizione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione, anziché dell'ampliamento delle ipotesi di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.- Denunciato eccesso di delega - Questione analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di censure ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e 420-bis del codice di procedura civile, censurati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché la previsione di un accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - accertamento che il giudice di primo grado deve effettuare con sentenza impugnabile con ricorso in cassazione - esulerebbe dai principi e dai criteri della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, introducendo una sorta di processo incidentale obbligatorio nell'ambito del giudizio di primo grado, senza limitarsi al mero ampliamento delle ipotesi di cui all'art. 360, numero 3, del codice di rito. Questione analoga è già stata dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che la legge di delegazione, nel prevedere una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, ha fissato (lettera a del terzo comma dell'art. 1) i criteri direttivi, indicando, come obiettivo prioritario, la valorizzazione della funzione nomofilattica nel processo di cassazione e che a tale obiettivo è strettamente funzionale l'introduzione della procedura di interpretazione pregiudiziale delle clausole dei contratti ed accordi collettivi, affidata all'iniziativa del giudice di primo grado e all'intervento della Corte di cassazione nei termini descritti dall'art. 420-bis cod. proc. civ., e non vengono addotti argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati.
- v., citata, ordinanza n. 298 del 2007.