Sentenza 405/2008 (ECLI:IT:COST:2008:405)
Massima numero 33008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
03/12/2008; Decisione del
03/12/2008
Deposito del 12/12/2008; Pubblicazione in G. U. 17/12/2008
Titolo
Caccia - Legge della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008 - Previsione attuativa degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 2007, già dichiarati costituzionalmente illegittimi - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Legge della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008 - Previsione attuativa degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 2007, già dichiarati costituzionalmente illegittimi - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittima la legge Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, in quanto dà attuazione agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 2007, già dichiarati costituzionalmente illegittimi.
- La sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 2007, è la n. 250 del 2008.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
06/08/2007
n. 20
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 02/04/1979
n. 409
art. 9