Ordinanza 407/2008 (ECLI:IT:COST:2008:407)
Massima numero 33010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  03/12/2008;  Decisione del  03/12/2008
Deposito del 12/12/2008; Pubblicazione in G. U. 17/12/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inconsapevole assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario di 90 giorni - Conseguente dimidiazione del termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Costituzione effettuata tra il quinto e il decimo giorno successivo alla notificazione della citazione - Improcedibilità dell'opposizione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa dell'opponente - Asserita lesione del principio costituzionale del giusto processo - Proposizione di due questioni in rapporto di alternatività ed insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ. Il rimettente propone infatti due questioni, e precisamente quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente ove la concessione del termine a comparire, inferiore ai giorni novanta di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ., sia stata involontaria, e quella della configurabilità della sanzione della improcedibilità, anche nel caso della tardiva costituzione, senza spiegare il rapporto esistente tra le stesse, così ponendo due quesiti indipendenti tra loro, e non dà indicazioni riguardo ad una priorità o subordinazione logica tra di essi; inoltre, la motivazione sulla rilevanza risulta insufficiente, posto che il rimettente non ha dimostrato che la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente inconsapevole.

- sulla inammissibilità di questioni poste in rapporto di alternatività irrisolta, v., citate, ex plurimis, ordinanze nn. 296 e 62 del 2007; n. 128 del 2003; n. 107 del 2001).

- sulla inammissibilità della questione, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, v. citate, ordinanze nn. 280, 227, 92 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 165  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 645  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 647  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte