Ordinanza 408/2008 (ECLI:IT:COST:2008:408)
Massima numero 33011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  03/12/2008;  Decisione del  03/12/2008
Deposito del 12/12/2008; Pubblicazione in G. U. 17/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33012  33013


Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio - Diritto di ottenerne l'anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata dopo l'emissione del decreto di pagamento - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, il rimettente ha sollevato la questione dopo aver già emesso i decreti di pagamento e, quindi, a conclusione del relativo procedimento.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 131  co. 3

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 131  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte