Ordinanza 408/2008 (ECLI:IT:COST:2008:408)
Massima numero 33011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
03/12/2008; Decisione del
03/12/2008
Deposito del 12/12/2008; Pubblicazione in G. U. 17/12/2008
Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio - Diritto di ottenerne l'anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata dopo l'emissione del decreto di pagamento - Manifesta inammissibilità.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio - Diritto di ottenerne l'anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata dopo l'emissione del decreto di pagamento - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, il rimettente ha sollevato la questione dopo aver già emesso i decreti di pagamento e, quindi, a conclusione del relativo procedimento.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 131
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 131
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte