Ordinanza 408/2008 (ECLI:IT:COST:2008:408)
Massima numero 33012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  03/12/2008;  Decisione del  03/12/2008
Deposito del 12/12/2008; Pubblicazione in G. U. 17/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33011  33013


Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio - Diritto di ottenerne l'anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, il richiamo al parametro evocato appare del tutto inconferente, poichè il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non anche all'attività giurisdizionale.

Sul punto v., citata, ex plurimis, sentenza n. 117/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 131  co. 3

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 131  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte