Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio - Diritto di ottenerne l'anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla retribuzione per l'opera prestata - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Il rimettente parte dall'erroneo presupposto che la norma, nei casi di ammissione al gratuito patrocinio, possa comportare, nel processo civile, che l'ausiliario svolga la sua opera gratuitamente, laddove, invece, l'articolo censurato prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione degli onorari sia pregiudicato dall'impossibilità di ripetizione dalle parti processuali. Non c'è neppure la lamentata disparità di trattamento rispetto al difensore e al consulente tecnico d'ufficio nel giudizio penale, vista la diversità delle figure processuali, nel primo caso, e dei tipi di procedimento, nel secondo.
V., citata, sentenza n. 287/2008.