Sentenza 410/2008 (ECLI:IT:COST:2008:410)
Massima numero 33015
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FLICK  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  03/12/2008;  Decisione del  03/12/2008
Deposito del 12/12/2008; Pubblicazione in G. U. 17/12/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato continuato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Insussistenza del nesso funzionale tra i fatti contestati e l'esercizio dell'attività parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

Testo

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende un procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 2 agosto 2007. Premesso che, in caso di dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, la garanzia della insindacabilità può essere riconosciuta quando sussista un nesso funzionale che leghi le opinioni espresse dai parlamentari e la manifestazione di opinioni extra moenia, e che tale nesso ricorre ove siano riscontrabili contemporaneamente il legame temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che esso riveli una finalità divulgativa, e la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e dichiarazioni esterne, non essendo sufficiente né una mera comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui esse possano riferirsi, nel caso di specie tale nesso non sussiste in quanto, da un lato, tra l'atto tipico (interrogazione in data 22 aprile 2002) e le dichiarazioni extra moenia (interviste rese in data 20 luglio 2004 e in data 11 agosto 2004) vi è una distanza temporale talmente ampia da escludere il carattere divulgativo di tali esternazioni rispetto alla interrogazione, e, dall'altro, tra le affermazioni rese dal deputato nelle interviste e quelle contenute nell'atto funzionale non è ravvisabile una sostanziale corrispondenza di significato.

- per l'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 84 del 2008.

- sul nesso funzionale, v. citate, sentenze n. 135 del 2008, n. 302 del 2007 e n. 371 del 2006.

- sulla insufficienza ad integrare il nesso funzionale della mera comunanza di argomenti, ovvero del mero contesto politico tra dichiarazioni extra moenia e atto tipico della funzione parlamentare, v., citate, sentenze n. 317 e n. 258 del 2006.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  02/08/2007  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte