Sentenza 89/2023 (ECLI:IT:COST:2023:89)
Massima numero 45580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  22/03/2023;  Decisione del  22/03/2023
Deposito del 08/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45577  45578  45579


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo o modificativo della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente. (Classif. 111011).

Testo

Il mutato quadro normativo determina la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni sollevate.

(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost. - dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021. La disposizione censurata - che disponeva, per gli esercizi successivi al triennio 2021-2023, che l'entità dello stanziamento per l'adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, fosse determinata annualmente con legge di bilancio - è stata abrogata, successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione, dall'art. 15, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, la quale si applica, peraltro, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2022).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  24/09/2021  n. 24  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte