Trasporto - Legge della Regione Lombardia - Trasporto aereo - Attribuzione alla Regione di competenze e poteri sull'assegnazione delle bande orarie e sul rilascio delle concessioni di gestione degli aeroporti 'coordinati' presenti nel territorio regionale ma non destinati ai voli di mero cabotaggio regionale - Connessione inscindibile delle disposizioni denunciate con tutti gli altri articoli della legge regionale - Violazione della competenza statale in materia di sicurezza del traffico aereo e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29. Le disposizioni denunciate (peraltro strettamente ed inscindibilmente connesse con tutti gli altri articoli della legge impugnata), che attribuiscono alla Regione una serie di competenze e poteri in ordine ad ambiti inerenti all'assegnazione delle bande orarie, nonché al rilascio delle concessioni di gestione degli aeroporti "coordinati", presenti nel territorio regionale ma non destinati ai voli di mero cabotaggio regionale, incidono su una disciplina che risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall'altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono agli ambiti di competenza esclusiva dello Stato individuati dall'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed h),della Costituzione.
- Sulla necessità che la Corte costituzionale esamini prioritariamente le censure dirette a contestare il potere della Regione di emanare le norme impugnate, in base alle regole che disciplinano il riparto interno delle competenze, avendo esse carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle che ineriscono all'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, v. la cit. sentenza n. 368 del 2008 .
- Sulla necessità, per valutare le censure sollevate nei confronti della legge regionale, relativamente alla pretesa violazione delle norme costituzionali inerenti al riparto delle competenze legislative, di identificare preliminarmente la materia alla quale esse sono riconducibili, alla luce dell'oggetto delle medesime e delle finalità perseguite dagli interventi legislativi nel cui ambito esse si collocano, anche al fine di individuare correttamente gli interessi tutelati, v. la cit. sentenza n. 165 del 2007.
- Sulla non riferibilità della normativa impugnata alla materia «porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente, v. la cit. sentenza n. 51 del 2008.