Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
20/02/2023; Decisione del
20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi di attività di edilizia libera - Eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi di attività di edilizia libera - Eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090008).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche». La disposizione impugnata dal Governo consente l'esecuzione senza titolo abilitativo degli interventi indicati, in violazione di quanto consentito dall'art. 6, comma 6, t.u. edilizia, che considera sì interventi di attività edilizia libera quelli volti ad eliminare le barriere architettoniche, ma sempre che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di altri manufatti in grado di alterare la sagoma dell'edificio.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche». La disposizione impugnata dal Governo consente l'esecuzione senza titolo abilitativo degli interventi indicati, in violazione di quanto consentito dall'art. 6, comma 6, t.u. edilizia, che considera sì interventi di attività edilizia libera quelli volti ad eliminare le barriere architettoniche, ma sempre che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di altri manufatti in grado di alterare la sagoma dell'edificio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/08/2021
n. 23
art. 4
co.
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 6
co. 6