Referendum – Referendum abrogativo – Campagna informativa per i cinque referendum indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025 – Quesito denominato «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana» – Delibera del 2 aprile 2025 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato Promotore Referendum Cittadinanza nei confronti della suddetta Commissione – Istanza di sospensione del provvedimento impugnato e di adozione di misure cautelari idonee alla tutela della situazione – Mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare – Rigetto dell’istanza. (Classif. 214002).
È respinta, per mancanza dei presupposti per il suo accoglimento, l’istanza cautelare presentata dal Comitato Promotore Referendum Cittadinanza nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per asserita menomazione delle sue attribuzioni tutelate dagli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost., in riferimento alla delibera 2 aprile del 2025 che nel disciplinare la comunicazione politica in relazione alla campagna per i referendum dell’8 e 9 giugno 2025, non garantirebbe al Comitato spazi idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di referendum e, comunque, non conterrebbe disposizioni idonee a garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche. L’adozione di una misura cautelare, di tipo sospensivo o propulsivo, nell’imminenza della consultazione elettorale, rischierebbe di produrre un esito opposto a quello auspicato dal ricorrente, perché potrebbe paralizzare, o rendere problematica, la diffusione delle informazioni sui quesiti, proprio nelle giornate antecedenti alla chiamata alle urne. Più in particolare, la sospensione della delibera – tenendo conto della sua importanza per offrire all’elettorato un’informazione corretta, imparziale e tempestiva sui quesiti referendari e in considerazione del limitatissimo tempo che intercorre tra la presentazione dell’istanza cautelare e la convocazione dei comizi referendari – è inidonea a rimuovere nell’immediato le conseguenze lesive lamentate dal ricorrente mentre la misura cautelare atipica risulta assolutamente indeterminata.