Sentenza 411/2008 (ECLI:IT:COST:2008:411)
Massima numero 33030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  03/12/2008;  Decisione del  03/12/2008
Deposito del 17/12/2008; Pubblicazione in G. U. 24/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33016  33017  33018  33019  33020  33021  33022  33023  33024  33025  33026  33027  33028  33029  33031  33032  33033  33034  33035  33036


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Norme in tema di concorsi di idee e concorsi di progettazione - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 46, commi 4 e 7, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, determinano propri criteri di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, discostandosi da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

- Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  07/08/2007  n. 5  art. 46  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art.