Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Programmazione e progettazione dei lavori pubblici - Previsto obbligo di redazione e approvazione di un programma triennale per i soli lavori di importo superiore ai 200.000 euro - Previsto inserimento dei lavori nell'elenco annuale in base al solo studio di fattibilità per i soli lavori di importo inferiore ai 2.000.000 di euro - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittimo l'art. . 5, commi 1 e 6, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. Premesso che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione", con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale - interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006 - e premesso altresì che lo statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale non appartengono le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono invece oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, le disposizioni censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, intervengono in tema di programmazione dei lavori pubblici regionali, rendendo la stessa non obbligatoria per un gran numero di lavori pubblici per i quali è imposta dalla legislazione statale ed esonera un altrettanto elevato numero di lavori pubblici dall'obbligo di preventiva progettazione preliminare al fine del loro inserimento in programma, statuendo la sufficienza del mero studio di fattibilità, in palese contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
- Per la individuazione degli ambiti di legislazione sui quali incidono le norme in materia di appalti e contratti pubblici, v., citate, sentenze n. 401 e n. 431 del 2007.