Ordinanza 413/2008 (ECLI:IT:COST:2008:413)
Massima numero 33040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  03/12/2008;  Decisione del  03/12/2008
Deposito del 17/12/2008; Pubblicazione in G. U. 24/12/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Rifiuti - Obbligo, penalmente sanzionato, di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Esclusione per gli imprenditori che esercitano la raccolta e il trasporto di rifiuti propri non pericolosi a titolo professionale - Denunciato contrasto con direttiva comunitaria e con sentenza della Corte di giustizia - Questione di costituzionalità diretta non alla caducazione di una norma penale di favore, ma alla reintroduzione di una norma incriminatrice abrogata - Richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte e neppure ricavabile dal diritto comunitario - Manifesta inammissibilità della questione - Superfluità dell'esame dell'ulteriore profilo concernente l'ammissibilità dell'incidente di costituzionalità in presenza di dichiarazione di incompatibilità comunitaria della norma censurata, adottata dalla Corte di giustizia in esito a procedura di infrazione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, censurato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli imprenditori che esercitino la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi a titolo professionale siano tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. La rimettente Corte di Cassazione non mira ad ottenere il sindacato su una norma penale di favore coesistente con quella generale derogata, ma la reintroduzione di una norma incriminatrice abrogata (quella prevista dal testo originario del combinato disposto degli artt. 30, comma 4, e 51, comma 1, del d. lgs. n. 22 del 1997), così richiedendo un intervento in malam partem che eccede i compiti della Corte costituzionale. Né a pretendere il suddetto intervento è il diritto comunitario, dal momento che una direttiva, quale quella sui rifiuti, non può avere, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro, l'effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni. Le conclusioni raggiunte esonerano dall'approfondire l'ulteriore profilo concernente l'ammissibilità o meno della questione di costituzionalità con cui venga censurata, per contrasto con le disposizioni di una direttiva, una norma nazionale della quale la Corte di giustizia, all'esito di procedura d'infrazione contro la Repubblica italiana, abbia dichiarato l'incompatibilità comunitaria.

- Nel senso che la nozione di norma penale di favore costituisce la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento, v., citate, sentenze n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006.

- Sul principio, più volte ricordato, secondo cui l'individuazione delle condotte ai fini della repressione penale è espressione di scelte discrezionali riservate al legislatore, v., citate, sentenze n. 324 del 2008, n. 394 del 2006, n. 330 del 1996; ordinanza n. 175 del 2001.

- Nel senso che una direttiva non può avere, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro, l'effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni, v., citate, Corte di giustizia, sentenze 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro; 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 30  co. 4

legge  09/12/1998  n. 426  art. 1  co. 19

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  15/07/1975  n. 442  art.   

direttiva CEE  18/03/1991  n. 156  art. 12  

direttiva CE  15/07/1975  n. 442  art.   abrogata

direttiva CE  05/04/2006  n. 12  art.   

sentenza Corte di Giustizia C.E.  09/06/2005  n.   art.   C-270-03