Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata disparità di trattamento e irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. mod., commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse e "pertanto le sanzioni penali previste nella formulazione originaria della norma". Invero, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma censurata proprio nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e succ. mod., commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse, sicché l'efficacia ex tunc della detta pronuncia di illegittimità preclude ogni valutazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, divenuta priva di oggetto.
- Sulla legittimità costituzionale della norma censurata, vedi citata sentenza n. 215 del 2008
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis, ordinanze n. 269/2008, n. 290 e n. 34/2002; n. 575/2000; n. 525 e n. 233/1995; n. 171/1992.