Sicurezza pubblica - Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco e scommessa - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Competenza del giudice rimettente e non della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Invero, premesso che nella sistemazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in virtù dell'art. 11 Cost., la normativa comunitaria dotata del requisito della immediata applicabilità entra e permane in vigore nel nostro sistema giuridico senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge nazionale, il rimettente sottopone alla Corte una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provviste di effetto diretto, mentre la soluzione di una siffatta questione compete al giudice comune - eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia (art. 234 del Trattato CE) - essendo ad esso preclusa l'applicazione delle norme nazionali qualora si convinca dell'esistenza di un conflitto.
- Sul fatto che la soluzione di una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva investe la stessa applicabilità di una norma denunciata e, quindi, costituisce un prius logico e giuridico rispetto all'incidente di costituzionalità, di competenza del giudice comune, v. citate, sentenze n. 284/2007, n. 170/1984 e ordinanza n. 454/2006.