Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
20/02/2023; Decisione del
20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Realizzazione di strade poderali - Risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie - Realizzazione di cisterne e delle opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui - Realizzazione di opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 2 metri - Realizzazione di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale - Realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Realizzazione di strade poderali - Risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie - Realizzazione di cisterne e delle opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui - Realizzazione di opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 2 metri - Realizzazione di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale - Realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lett. g), h) ed l), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che rispettivamente: sottopone al regime giuridico della CILA la realizzazione di strade interpoderali; prescrive che, previa CILA, si può procedere alla nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 2,00, mentre quelle di altezza superiore sono sottoposte al regime giuridico della SCIA; considera attività edilizia libera, purché preceduta da CILA, la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza, che abbiano funzione turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. La disposizione impugnata dal Governo determina, in tutti i casi indicati, una trasformazione urbanistica del territorio non riconducibile a interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia quali sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), t.u. edilizia; la realizzazione di strade, in particolare, deve considerarsi intervento di nuova costruzione, mentre la realizzazione di opere interrate è riconducibile all'ipotesi della costruzione di manufatti edilizi interrati di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.1), t.u. edilizia: in entrambi i casi il legislatore statale richiede il permesso di costruire ex art. 6 t.u. edilizia.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lett. g), h) ed l), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che rispettivamente: sottopone al regime giuridico della CILA la realizzazione di strade interpoderali; prescrive che, previa CILA, si può procedere alla nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 2,00, mentre quelle di altezza superiore sono sottoposte al regime giuridico della SCIA; considera attività edilizia libera, purché preceduta da CILA, la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza, che abbiano funzione turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. La disposizione impugnata dal Governo determina, in tutti i casi indicati, una trasformazione urbanistica del territorio non riconducibile a interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia quali sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), t.u. edilizia; la realizzazione di strade, in particolare, deve considerarsi intervento di nuova costruzione, mentre la realizzazione di opere interrate è riconducibile all'ipotesi della costruzione di manufatti edilizi interrati di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.1), t.u. edilizia: in entrambi i casi il legislatore statale richiede il permesso di costruire ex art. 6 t.u. edilizia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/08/2021
n. 23
art. 4
co.
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 2
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 2
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 3
co. 1 lett. a)
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 3
co. 1 lett. b)
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 3
co. 1 lett. c)
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 3
co. 1 lett. d)