Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione dell'obbligo per il giudice di rilasciare il nulla osta all'espulsione - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Mancata formulazione di un petitum specifico - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice della convalida dell'arresto di negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, in considerazione delle esigenze difensive. Il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra detta disciplina e i parametri evocati, senza formulare un petitum specifico e senza precisare quale intervento della Corte, fra i molti ipotizzabili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali richiamate.
Sul punto, v., citate, ex multis, ordinanze n. 279 e n. 35/2007.