Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Denunciata violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale e lesione del diritto di difesa - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui punisce lo straniero che, "senza giustificato motivo", si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. La medesima questione è stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 5 del 2004, in cui si è rilevato che le formule quale quella in oggetto (senza giustificato motivo) fungono da valvola di sicurezza del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione scatti anche allorchè l'osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile. Non risultano essere stati addotti nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati.
V., citata, sentenza n. 5/2004.