Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate medio tempore rimaste inattuate - Rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte (come tale inidonea a determinare l'estinzione del processo) - Carenza, in presenza di tali elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Campania 28 novembre 2007, n. 12, censurati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Invero, in considerazione delle modifiche apportate successivamente alla proposizione del ricorso dalla Regione Campania, con la legge regionale 14 aprile 2008, n. 6 - cha ha aggiunto all'art. 3 della legge reg. 28 novembre 2007, n. 12, il comma 8 e all'art. 4 della stessa legge il comma 10 - il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ritenendo che le stesse siano satisfattive delle pretese avanzate. La suddetta rinuncia, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, in quanto è stata accettata in udienza dal difensore della Regione senza una corrispondente deliberazione di accettazione della Giunta regionale, può, infatti, fondare, unitamente ad altri elementi - nella specie il fatto che non risulta che la norma impugnata abbia avuto medio tempore applicazione - una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente.
- Sulla cessazione della materia del contendere nelle ipotesi di dichiarazione di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, v., citate, sentenze n. 320/2008, n. 451/2007 e ordinanza n. 345/2006.