Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza - Eccezione di inammissibilità per carente motivazione dell'atto introduttivo - Reiezione.
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazione del 13 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 91), aveva dichiarato che i fatti per i quali pende procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione aggravata concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per carente motivazione dell'atto introduttivo. Infatti, il ricorrente, da un lato, ha compiutamente identificato le dichiarazioni oggetto del procedimento penale in corso, riproducendo il capo di imputazione e, dall'altro, ha indicato le ragioni del conflitto.
-Sulla riproduzione del capo di imputazione v., citate, sentenze n. 271 e n. 97/2008.