Ordinamento giudiziario - Giudice di pace - Indennità per ogni processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo - Denunciata irragionevolezza, nonché incidenza sui principi di imparzialità e terzietà del giudice e di imparzialità della pubblica amministrazione - Questione irrilevante nel giudizio a quo - Richiesta di intervento additivo non consentito alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un'indennità o un compenso di € 56,81 al giudice di pace per ogni processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. A prescindere dall'evidente inconferenza del parametro di cui all'art. 97 Cost. e dal carattere contraddittorio dell'intera argomentazione del rimettente, le norme relative al trattamento economico dei giudici non hanno alcuna rilevanza in ordine alla decisione delle controversie soggette alla cognizione degli stessi e non incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari.
-Sul fatto che le norme relative al trattamento economico dei giudici non incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari v., citate ordinanze n. 104/2000, n. 515 e n. 379/1989, n. 326/1987, n. 196/1982.
-Sulla inammissibilità di questioni volte a chiedere alla Corte un intervento additivo non obbligato v., citate, ordinanze n. 333 e n. 270/2008 e n. 333/2007.