Procedimento civile - Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per lite temeraria - Riconoscimento alla sola Corte di cassazione del potere di condannare, anche d'ufficio, la parte che abbia agito o resistito temerariamente - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Erronea individuazione della norma dalla quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento; questione volta ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, limitando al solo giudizio di legittimità la condanna anche d'ufficio della parte che abbia agito o resistito anche solo con colpa grave, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto al danneggiato da lite temeraria nei gradi di merito. Il rimettente ha, innanzitutto, errato nella individuazione della disposizione dalla quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento, perché, adito con una domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., impugna norma concernente il procedimento dinanzi alla Suprema Corte; in secondo luogo, pur dando atto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, volta ad agevolare gli oneri probatori gravanti su chi subisce la lite temeraria, non ha chiarito per quali ragioni se ne discosti, con la conseguenza che la questione si traduce nella richiesta di avallo di un'opzione ermeneutica.
-Sull'erronea individuazione della norma oggetto di contestazione v., citata, ordinanza n. 461/2007.
-Sulla richiesta alla Corte di avallare un'interpretazione v., citata, ordinanza n. 357/2008.