Ordinanza 423/2008 (ECLI:IT:COST:2008:423)
Massima numero 33054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  03/12/2008;  Decisione del  03/12/2008
Deposito del 17/12/2008; Pubblicazione in G. U. 24/12/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Violazione dei limiti di velocità - Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche - Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalità - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Infatti, il rimettente ha omesso di fornire indicazioni in merito alla vicenda oggetto del giudizio principale e ciò impedisce alla Corte di valutare la rilevanza della questione.

- Sulla non fondatezza della medesima questione per erronea indicazione del tertium comparationis v., citata, sentenza n. 277/2007.

-Sulla impossibilità di valutare la rilevanza della questione in caso di mancata descrizione della fattispecie v., citate, ex multis, ordinanze n. 224 e n. 210/2008 e n. 31/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 45  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte