Circolazione stradale - Violazione dei limiti di velocità - Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche - Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalità - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Infatti, il rimettente ha omesso di fornire indicazioni in merito alla vicenda oggetto del giudizio principale e ciò impedisce alla Corte di valutare la rilevanza della questione.
- Sulla non fondatezza della medesima questione per erronea indicazione del tertium comparationis v., citata, sentenza n. 277/2007.
-Sulla impossibilità di valutare la rilevanza della questione in caso di mancata descrizione della fattispecie v., citate, ex multis, ordinanze n. 224 e n. 210/2008 e n. 31/2007.