Ordinanza 424/2008 (ECLI:IT:COST:2008:424)
Massima numero 33055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  03/12/2008;  Decisione del  03/12/2008
Deposito del 17/12/2008; Pubblicazione in G. U. 24/12/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Prevista irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza che non sia giustificata da documentato motivo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza nonché lesione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perché, subordinando alla sussistenza di un giustificato e documentato motivo l'esonero dalla sanzione pecuniaria prevista a carico del proprietario dell'autoveicolo che non comunichi i dati personali e della patente del conducente, determinerebbe un'eccessiva compressione del diritto di difesa e riserverebbe irragionevolmente ai destinatari dell'obbligo un trattamento più severo di quello contemplato dall'art. 180, comma 8, dello stesso codice, che prevede l'esonero dalla sanzione in presenza di un giustificato motivo e senza dovere di allegazione documentale. Il legislatore non ha fatto un uso distorto della discrezionalità che gli compete in materia, poiché l'obbligo di comunicazione è strumentale alla soddisfazione di un interesse, la repressione delle infrazioni stradali, che è strettamente collegato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e giustifica il rigore con cui è stata disciplinata la prova idonea ad esonerare da responsabilità il proprietario. Non c'è contrasto neppure con l'art. 24 Cost.: infatti, non è corretto affermare che la norma costringe i soggetti tenuti alla comunicazione a procurarsi ex post e per iscritto la prova dell'esimente, giacchè l'onere di documentazione non investe l'impossibilità di comunicare, ma semplicemente quelle circostanze fattuali idonee a rivelare la non esigibilità, nel singolo caso di specie, dell'obbligo di trasmissione dei dati.

-Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle condotte punibili e della scelta delle relative sanzioni v., citata, ordinanza n. 204/2008.

-Sul fatto che la discrezionalità legislativa in materia di individuazione delle sanzioni possa essere censurata solo ove trasmodi nella irragionevolezza v., citata, ex multis, ordinanza n. 169/2006.

-Sull'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente v., citata, sentenza n. 165/2008.

-Sul fatto che la disciplina del codice della strada è diretta a soddisfare l'esigenza di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti v., citate, sentenze n. 165/2008, n. 428/2004, ordinanza n. 247/2005.

-Sul ruolo preminente che ha la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente v., citata, sentenza n. 27/2005.

-Sulla necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati e di chi abbia fornito una dichiarazione negativa v., citate, sentenza n. 165/2008 e ordinanze n. 282/2008, n. 434/2007, n. 244/2006.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 2

decreto-legge  03/10/2006  n. 262  art. 2  co. 164

legge  24/11/2006  n. 286  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte