Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
20/02/2023; Decisione del
20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Ricostruzione e nuova costruzione di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70 - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Ricostruzione e nuova costruzione di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70 - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090008).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione». La disposizione impugnata dal Governo dispone che possono essere liberamente realizzate, purché precedute da CILA, le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70. Esse debbono considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, che in quanto tali rientrano nel regime della SCIA, ex art. 22, comma 1, lett. c), t.u. edilizia, con esclusione della possibilità che siano logicamente assimilabili alla normativa statale, concretizzandosi invece in ipotesi integralmente nuove di attività edilizia sottoposta a CILA.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione». La disposizione impugnata dal Governo dispone che possono essere liberamente realizzate, purché precedute da CILA, le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70. Esse debbono considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, che in quanto tali rientrano nel regime della SCIA, ex art. 22, comma 1, lett. c), t.u. edilizia, con esclusione della possibilità che siano logicamente assimilabili alla normativa statale, concretizzandosi invece in ipotesi integralmente nuove di attività edilizia sottoposta a CILA.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/08/2021
n. 23
art. 4
co.
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 3
co. 1 lett. d)